Lo Statuto
Art. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita con sede in La Spezia l’Associazione per l’educazione degli Adulti denominata “A.I.D.E.A.
LA SPEZIA” fondata dai soci della Sezione spezzina dell’Associazione Italiana di Educazione degli
Adulti.
Art. 2 OGGETTO E SCOPO
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
a) promuovere e sostenere un movimento educativo che possa produrre, attraverso lo sviluppo dell’associazionismo,
una politica rispondente ai bisogni formativi della popolazione adulta;
b) contribuire alla realizzazione di un sistema formativo capace di garantire ad ogni individuo il diritto all’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita;
c) progettare e realizzare, in proprio e/o in collaborazione con enti pubblici e privati studi, corsi, seminari,
convegni, ricerche, mostre, concerti, pubblicazioni, anche multimediali, materiali didattici specializzati
ed ogni altra iniziativa al fine di sviluppare percorsi rispondenti ai bisogni formativi della popolazione
lungo tutto l’arco della vita e approfondire la conoscenza scientifica dei problemi dell’educazione degli
adulti;
d) promuovere l’aggiornamento e la formazione professionale e culturale degli insegnanti, degli operatori
educativi, sociali e culturali e di quanti operano nelle relazioni con il pubblico e nelle politiche formative,
sia per conto di enti pubblici e/ o privati, che per proprio conto;
e) promuovere o partecipare alla costituzione di associazioni, centri studi ed enti e /o stabilire rapporti
federativi e di cooperazione con le organizzazioni che si propongono finalità analoghe.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse o di quelle accessorie.
Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione,
a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da parte di persone fisiche,
dagli avanzi di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione attinge le sue entrate da:
- versamenti annuali della quota associativa
- introiti derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- redditi derivanti dal suo patrimonio.
Per le attività rivolte ai soci l’Associazione può richiedere il versamento di quote aggiuntive.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle connesse ed è comunque fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili o avanzi di gestione comunque denominati o di capitale. La quota di versamento minimo, da effettuarsi
ogni anno da parte degli aderenti, viene stabilita dal Comitato Direttivo. Il versamento della
quota annua, da parte dei soci, dà il diritto di partecipare alle assemblee dei soci, di contribuire alle relative
deliberazioni, di essere eletti negli organi sociali. In caso di scioglimento l’Associazione ha l’obbligo
di devolvere il suo patrimonio ad analoghe organizzazioni non lucrative.
Art. 4 CATEGORIE DI SOCI
I soci si dividono in: soci onorari, ordinari, sostenitori.
Sono soci onorari quelle persone che per la loro particolare attività o meriti vengono iscritti su parere
conforme del comitato direttivo; non hanno diritto di voto.
Sono soci ordinari coloro che abbiano presentato domanda di adesione e pagato la quota associativa.
Sono soci sostenitori coloro che abbiano presentato domanda di adesione e pagato una quota di maggiore
entità. I soci ordinari e i soci sostenitori, pur versando quote sociali di diversa entità, partecipano a
tutte le attività dell’Associazione con i medesimi diritti e doveri.
Art. 5 SOCI
I soci dell’Associazione sono persone fisiche e/o giuridiche.
Sono soci dell’Associazione coloro che accettano le norme del presente Statuto, i principi ai quali l’Associazione
si ispira e si impegnano a dare la loro collaborazione alle attività da essa esercitate.
I soci sono ammessi a far parte dell’Associazione con decisione del Presidente, successivamente ratificata
dal Consiglio Direttivo, previo pagamento della quota associativa di natura intrasmissibile. I soci
cessano di far parte dell’Associazione, oltre che per dimissioni volontarie, per esclusione deliberata dal
Consiglio Direttivo:
a) quando il socio per la sua attività si pone in condizioni di incompatibilità con i fini dell’Associazione;
b) quando il socio è moroso del pagamento della quota annua.
Tutti i soci hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti,
per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per tutte le altre deliberazioni dell’Assemblea.
Ogni socio ha il diritto di essere eletto negli organi dell’Associazione, salvo le incompatibilità
espressamente previste dallo Statuto.
Art. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione:
- é composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa;
- si riunisce una volta all’anno in via ordinaria, entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale,
per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del documento di programmazione
dell’anno sociale successivo; l’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno; - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, anche parzialmente
nel caso di decadenza o dimissioni dei membri in carica; - delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- la convocazione deve essere comunicata tramite annuncio scritto a ciascun socio almeno 15
giorni prima della seduta o per affissione di apposito avviso di convocazione in idonea bacheca
presso la sede associativa con almeno trenta giorni di anticipo e contenere la data, l’ora della prima
e della seconda convocazione e l’ordine del giorno. - in prima convocazione è validamente costituita dalla presenza di almeno metà dei soci; in seconda
- convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Si applica per le deliberazioni il principio della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Sono ammesse
deleghe: ogni socio può presentare un massimo di due deleghe da conferirsi per iscritto esclusivamente
ad altro socio.
è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno,
oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o almeno la metà più uno dei consiglieri;
Art.8 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
- esegue le delibere dell’Assemblea;
- formula i programmi di attività sociale e stabilisce le linee didattiche sulla base delle indicazioni
dell’Assemblea, - predispone il rendiconto economico e finanziario e il documento di programmazione economica;
- resta in carica 3 anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali; i consiglieri sono rieleggibili. - elegge al suo interno il Presidente, i1 Vicepresidente e affida, su proposta del Presidente, le funzioni
di segreteria e tesoreria; - viene convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi in via ordinaria oppure ogni qualvolta questi
lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno metà più uno dei consiglieri. - delibera a maggioranza semplice, per voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal socio risultato primo escluso alle elezioni
del consiglio.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri.Viene dichiarato decaduto il
consigliere che risulti assente tre riunioni consecutive senza giustificazioni.
Art. 9 PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza e la firma dell’associazione;
- convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente nell’ambito delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo:
- cura rapporti, instaura relazioni e convenzioni con altre organizzazioni, istituzioni, enti, imprese.
Il Presidente può attribuire, per specifiche operazioni, la rappresentanza e la firma dell’Associazione ad
altri consiglieri su deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 10 VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Art. 11 SEGRETARIO
Il Segretario, nell’ambito delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo:
- esegue le delibere dell’Assemblea;
- tiene il libro Soci e il libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Art. 12 TESORIERE
Il Tesoriere, nell’ambito delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo:
- predispone il rendiconto economico e finanziario e il documento di programmazione economica;
- cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità;
- tiene il libro cassa e i verbali dei revisori dei conti;
- predispone tutti gli atti e i contratti inerenti le attività dell’Associazione.
Art. 13 DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Ai soci titolari di cariche sociali compete esclusivamente il rimborso
delle spese varie sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto.
Consiglio direttivo
Eleonora Acerbi
Anna Ammirati
Rosella Mezzani
Gabriella Peroni
Lucilla Raggi
Elvira Reale
Presidente
Gabriella Peroni
Segretario
Rosella Mezzani
Tesoriere
Lucilla Raggi



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