Anziani

Disabilità

Disagio giovanile

Pari opportunità

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Satuto di AIDEA La Spezia - Solidarietà

 

Art.1 – Premessa  

E' costituita con sede nel comune della Spezia, via Manin 27  l'Associazione per l'educazione degli Adulti di volontariato denominata "A.I.D.E.A. La Spezia - Solidarietà".

AIDEA La Spezia - Solidarietà si è liberamente costituita come espressione democratica, apartitica ed aconfessionale, di solidarietà sociale, ed è basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un diretto impegno personale e disinteressato a favore delle fasce sociali deboli.

L’associazione espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli organismi di volontariato e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.  

Art.2 - Funzioni 

AIDEA La Spezia - Solidarietà ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri soci e di altri soggetti, di attività di volontariato personale, spontanea e gratuita a favore delle fasce sociali deboli nel settore dell’educazione permanente.

In particolare promuove l’educazione e la formazione lungo tutto l’arco della vita, lo sviluppo dell’uomo come persona e la sua attiva partecipazione alla vita sociale. A tale scopo fa riferimento ai principi ed indirizzi generali contenuti nello Statuto di AIDEA La Spezia. Con la stessa AIDEA La Spezia  concorda iniziative e programmi di interesse comune.

L’associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

Art. 3 - Finalità

L'associazione  persegue le seguenti finalità:

a)  promuovere tramite progetti e attività :

  interventi finalizzati ad assicurare a tutti uguaglianza di opportunità formative lungo l’arco dell’esistenza;

programmi speciali di educazione in favore di gruppi di persone aventi bisogni o interessi specifici (anziani,genitori con problemi familiari, casalinghe, persone con disagio sensoriale, fisico e/o psichico, ospiti di enti assistenziali, carcerati, immigrati e simili);

  programmi di lotta contro l’analfabetismo, il semi-analfabetismo e l’analfabetismo di ritorno;

l'istruzione non formale, l'orientamento, finalizzati alla lotta contro la dispersione scolastica e contro i pericoli connessi di disagio e di devianza minorile;

attività dirette a diffondere i principi della solidarietà intergenerazionale, del rispetto e della collaborazione interculturale e interetica;

b) perseguire la formazione dei propri operatori;

c) progettare e realizzare, in proprio e/o  in collaborazione con enti pubblici e privati studi, corsi, seminari, convegni,  ricerche, mostre, concerti, pubblicazioni, anche multimediali, materiali didattici specializzati ed ogni altra iniziativa  al fine di sviluppare percorsi rispondenti ai bisogni formativi della popolazione lungo tutto l'arco della vita con riferimento alle fasce sociali deboli.  

Art.4 - Ambito di attuazione delle finalità

AIDEA La Spezia - Solidarietà opera nella provincia della Spezia.  

 

Art. 5 - Gratuità delle prestazioni

L'attività dei volontari dell’associazione non può essere retribuita in alcun modo, neppure da beneficiari.

Ai volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento associativo.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Tutte le cariche associative hanno carattere gratuito. Ai titolari può essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive, adeguatamente documentate, sostenute per compiti istituzionali.  

Art.6 – Soci

Sono soci dell’ associazione coloro che ne facciano domanda di adesione impegnandosi a condividere obiettivi e finalità destinando parte del proprio tempo libero, mediante servizio personale spontaneo e gratuito, all'attività di volontariato di cui all'art.1.

I soci sono ammessi con decisione del Presidente, successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo, previo pagamento della quota associativa  annuale di natura intrasmissibile.

Tutti i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea. Ogni socio ha il diritto di essere eletto negli organi dell'Associazione, salvo le incompatibilità espressamente previste dallo Statuto.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione e' deliberata dall'assemblea secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.

Art. 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Collegio dei Revisori dei conti

il Collegio dei probiviri.  

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione:

é composta da tutti i soci;

 

si riunisce  almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, nonché su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto;

 

provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori e dei Probiviri, anche parzialmente nel caso di decadenza o dimissioni dei membri in carica;

 

delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

 

delibera sulle modifiche al presente Statuto;

 

approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione;

 

delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

 

Le sedute dell'Assemblea dei soci sono valide:

a) in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli aventi diritto;

 

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un intervallo di tempo inferiore all’ora.

Sono ammesse deleghe: ogni socio può presentare un massimo di due deleghe da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea.

Il Direttivo:

elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e l’amministratore;

propone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;

propone la convocazione dell'Assemblea dei soci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto;

adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della struttura;

delibera le eventuali convenzioni, di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266,  con Enti locali, Amministrazioni dello Stato, enti privati, Associazioni e cooperative;

propone alla deliberazione i soci passibili di decadenza.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, ed in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente

è rappresentante legale dell’associazione e come tale sottoscrive tutti gli atti;

convoca l'Assemblea e Il Direttivo;

adotta i provvedimenti nelle materie deliberate dal Direttivo, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Direttivo stesso;

stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'organizzazione di volontariato.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto di tre membri cui è demandata la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione e di esclusione degli aderenti, nonché ogni divergenza tra aderenti e strutture dell’associazione.

 

Le decisioni del collegio dei probiviri sono definitive e inappellabili.

 

Art.13 - Bilancio

I bilanci preventivo e consultivo sono redatti dal direttivo in conformità alle disposizioni vigenti e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

Il bilancio coincide con l’anno solare.

 

Art.14 - Validità delle sedute ed approvazione delle deliberazioni

Salvo quanto diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni speciali del presente statuto le deliberazioni sono approvate quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle votazioni e deliberazioni a scrutinio segreto risultano eletti i candidati o approvate le delibere che abbiano riportato il maggior numero di voti espressi.

Le elezioni alle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone, si svolgono a scrutinio segreto.

Salvo i casi previsti nel comma precedente le deliberazioni sono adottate a voto palese.

 

Art.15 - Personale dipendente

Di norma le strutture dell’Associazione operano mediante l'attività gratuita dei soci e dei titolari delle cariche elettive. Tuttavia è consentita l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo nei limiti necessari a prestazioni indispensabili per il regolare funzionamento o per sopperire a specifiche esigenze ovvero a qualificare e specializzare l'attività istituzionale. 

 

Art.16 - Svolgimento dell'attività

L’associazione svolge la propria attività di volontariato mediante strutture proprie, nelle forme e nei modi di legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

 

Art.17 - Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative

 

contributi dei soci

 

erogazioni liberali in denaro

 

contributi di privati

 

contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche

 

contributi di organismi internazionali

 

rimborsi derivanti da convenzioni

 

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

Art.18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da parte di persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

 

I beni immobili ed i beni mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono ad essa intestati;

 

I beni immobili ed i beni mobili sono elencati nell'inventario che e' depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

 

Art.19 - Durata in carica degli Organi

Il Direttivo dura in carica un quadriennio. La scadenza comporta la scadenza di tutti gli organi.

 

Art. 20 - Norma Finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con delibera dell'Assemblea dei soci, in favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore e comunque nel rispetto della normativa vigente.

 

Inizio                     

 

 


 

Associazione AIDEA La Spezia Solidarietà

Sede Via Manin n°27  19121 La Spezia

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