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Satuto
di AIDEA La Spezia - Solidarietà
Art.1
– Premessa
E'
costituita con sede nel comune della Spezia, via Manin 27
l'Associazione per l'educazione degli Adulti di
volontariato denominata "A.I.D.E.A. La Spezia -
Solidarietà".
AIDEA
La Spezia - Solidarietà si
è liberamente costituita come espressione democratica,
apartitica ed aconfessionale, di solidarietà sociale, ed è
basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un
diretto impegno personale e disinteressato a favore delle fasce
sociali deboli.
L’associazione
espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli
organismi di volontariato e ai principi generali
dell’ordinamento giuridico.
Art.2
- Funzioni
AIDEA
La Spezia - Solidarietà ha come funzione lo svolgimento, da
parte dei propri soci e di altri soggetti, di attività di
volontariato personale, spontanea e gratuita a favore delle
fasce sociali deboli nel settore dell’educazione permanente.
In
particolare promuove l’educazione e la formazione lungo tutto
l’arco della vita, lo sviluppo dell’uomo come persona e la
sua attiva partecipazione alla vita sociale. A
tale scopo fa riferimento ai principi ed indirizzi generali
contenuti nello Statuto di AIDEA La Spezia. Con
la stessa AIDEA La Spezia concorda
iniziative e programmi di interesse comune.
L’associazione
non ha fini di lucro, neppure indiretto ed opera per esclusivi
fini di solidarietà.
Art.
3 - Finalità
L'associazione
persegue le seguenti finalità:
a) promuovere tramite progetti e attività :
interventi
finalizzati ad assicurare a tutti uguaglianza di opportunità
formative lungo l’arco dell’esistenza;
programmi
speciali di educazione in favore di gruppi di persone aventi
bisogni o interessi specifici (anziani,genitori con problemi
familiari, casalinghe, persone con disagio sensoriale, fisico
e/o psichico, ospiti di enti assistenziali, carcerati, immigrati
e simili);
programmi
di lotta contro l’analfabetismo, il semi-analfabetismo e
l’analfabetismo di ritorno;
l'istruzione
non formale, l'orientamento, finalizzati alla lotta contro la
dispersione scolastica e contro i pericoli connessi di disagio e
di devianza minorile;
attività
dirette a diffondere i principi della solidarietà
intergenerazionale, del rispetto e della collaborazione
interculturale e interetica;
b)
perseguire la formazione dei propri operatori;
c)
progettare e realizzare, in proprio e/o
in collaborazione con enti pubblici e privati studi,
corsi, seminari, convegni,
ricerche, mostre, concerti, pubblicazioni, anche
multimediali, materiali didattici specializzati ed ogni altra
iniziativa al fine di sviluppare percorsi rispondenti ai bisogni
formativi della popolazione lungo tutto l'arco della vita con
riferimento alle fasce sociali deboli.
Art.4
- Ambito di attuazione delle finalità
AIDEA
La Spezia - Solidarietà opera nella provincia della Spezia.
Art.
5 - Gratuità delle prestazioni
L'attività
dei volontari dell’associazione non può essere retribuita in
alcun modo, neppure da beneficiari.
Ai
volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento associativo.
La
qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di
lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l’associazione.
Tutte
le cariche associative hanno carattere gratuito. Ai titolari può
essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive,
adeguatamente documentate, sostenute per compiti istituzionali.
Art.6
– Soci
Sono
soci dell’ associazione coloro che ne facciano domanda di
adesione impegnandosi a condividere obiettivi e finalità
destinando parte del proprio tempo libero, mediante servizio
personale spontaneo e gratuito, all'attività di volontariato di
cui all'art.1.
I
soci sono ammessi con decisione del Presidente, successivamente
ratificata dal Consiglio Direttivo, previo pagamento della quota
associativa annuale di natura intrasmissibile.
Tutti
i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le
modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per la
nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per tutte le
altre deliberazioni dell'Assemblea. Ogni socio ha il diritto di
essere eletto negli organi dell'Associazione, salvo le
incompatibilità espressamente previste dallo Statuto.
L'aderente
all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo
statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione
e' deliberata dall'assemblea secondo le disposizioni stabilite
dal regolamento.
Art.
7 - Organi dell'associazione
Sono
organi dell'Associazione:
l'Assemblea
dei soci
il
Consiglio Direttivo
il
Presidente
il
Collegio dei Revisori dei conti
il
Collegio dei probiviri.
Art.
8 - Assemblea dei soci
L'Assemblea
dei soci è il massimo organo dell'Associazione:
é composta da tutti i soci;
si riunisce almeno
una volta l'anno entro il mese di aprile, nonché su
convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei
soci aventi diritto;
provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
revisori e dei Probiviri, anche parzialmente nel caso di
decadenza o dimissioni dei membri in carica;
delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
delibera sulle modifiche al presente Statuto;
approva i regolamenti che disciplinano l'attività
dell'Associazione;
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e
la devoluzione del suo patrimonio;
Le
sedute dell'Assemblea dei soci sono valide:
a)
in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli
aventi diritto;
b)
in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Fra
la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un
intervallo di tempo inferiore all’ora.
Sono
ammesse deleghe: ogni socio può presentare un massimo di due
deleghe da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro
socio.
Art.
9 - Consiglio Direttivo
Il
consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti
dall'Assemblea.
Il
Direttivo:
elegge
nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e
l’amministratore;
propone
all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il
programma di attività corredato dal relativo piano finanziario;
propone
la convocazione dell'Assemblea dei soci, ogni qualvolta lo
ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi
diritto;
adotta
ogni provvedimento diretto al funzionamento della struttura;
delibera
le eventuali convenzioni, di cui all'art. 7 della legge 11
agosto 1991 n. 266, con
Enti locali, Amministrazioni dello Stato, enti privati,
Associazioni e cooperative;
propone
alla deliberazione i soci passibili di decadenza.
Art.
10 - Il Presidente
Il
Presidente, ed in caso di assenza od impedimento il Vice
Presidente
è
rappresentante legale dell’associazione e come tale
sottoscrive tutti gli atti;
convoca
l'Assemblea e Il Direttivo;
adotta
i provvedimenti nelle materie deliberate dal Direttivo, nonché
le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima
seduta del Direttivo stesso;
stipula
le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici
relativi all'organizzazione di volontariato.
Art.
12 - Collegio dei Probiviri
Il
collegio dei Probiviri è composto di tre membri cui è
demandata la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti di
ammissione e di esclusione degli aderenti, nonché ogni
divergenza tra aderenti e strutture dell’associazione.
Le
decisioni del collegio dei probiviri sono definitive e
inappellabili.
Art.13
- Bilancio
I
bilanci preventivo e consultivo sono redatti dal direttivo in
conformità alle disposizioni vigenti e sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea.
Il
bilancio coincide con l’anno solare.
Art.14
- Validità delle sedute ed approvazione delle deliberazioni
Salvo
quanto diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni
speciali del presente statuto le deliberazioni sono approvate
quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle
votazioni e deliberazioni a scrutinio segreto risultano eletti i
candidati o approvate le delibere che abbiano riportato il
maggior numero di voti espressi.
Le
elezioni alle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le
persone, si svolgono a scrutinio segreto.
Salvo
i casi previsti nel comma precedente le deliberazioni sono
adottate a voto palese.
Art.15
- Personale dipendente
Di
norma le strutture dell’Associazione operano mediante
l'attività gratuita dei soci e dei titolari delle cariche
elettive. Tuttavia è consentita l'assunzione di personale o
l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo nei limiti
necessari a prestazioni indispensabili per il regolare
funzionamento o per sopperire a specifiche esigenze ovvero a
qualificare e specializzare l'attività istituzionale.
Art.16
- Svolgimento dell'attività
L’associazione
svolge la propria attività di volontariato mediante strutture
proprie, nelle forme e nei modi di legge, nell'ambito di
strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art.17
- Risorse economiche
L’associazione
trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed
allo svolgimento delle proprie attività da:
quote
associative
contributi
dei soci
erogazioni
liberali in denaro
contributi
di privati
contributi
dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche
contributi
di organismi internazionali
rimborsi
derivanti da convenzioni
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art.18
- Patrimonio
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed
immobili che pervengono all'associazione, a qualsiasi titolo, da
elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da
parte di persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
I beni
immobili ed i beni mobili possono essere acquisiti
dall'organizzazione, e sono ad essa intestati;
I beni immobili ed i beni mobili sono elencati nell'inventario
che e' depositato presso la sede dell'organizzazione, e può
essere consultato dagli aderenti.
Art.19
- Durata in carica degli Organi
Il
Direttivo dura in carica un quadriennio. La scadenza comporta la
scadenza di tutti gli organi.
Art.
20 - Norma Finale
In
caso di scioglimento, cessazione o estinzione
dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento
della liquidazione sono devoluti, con delibera dell'Assemblea
dei soci, in favore di organizzazioni di volontariato che
operino in identico o analogo settore e comunque nel rispetto
della normativa vigente.
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